L’aumento della popolazione mondiale ha
provocato un accrescimento della domanda di risorse naturali, rendendo
necessario un profondo ripensamento sul modello economico attuale verso una
Società più sostenibile. Il modello tradizionale dell’economia lineare
(produci, usa, consuma e getta) deve essere necessariamente sostituito da
un’economia circolare.
L'Unione Europea ha emanato delle normative per
accompagnare gli Stati membri, attraverso un periodo di transizione,
all'economia circolare.
Le quattro direttive Europee, il cosiddetto
“pacchetto rifiuti”, sono state pubblicate il 4 luglio 2018 e dovranno essere
recepite dai paesi membri entro il 5 luglio 2020.
La Direttiva 2018/851/UE, che sostituisce la
precedente 2008/98/CE, fissa nuovi obbiettivi, sia temporali che percentuali in
peso, per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani ovvero il 55% entro
il 2025, 60% entro il 2030 e il 65% entro il 2035. Per quanto riguarda i
rifiuti inerti da costruzione e demolizione, la direttiva non prevede una
modifica degli obbiettivi fissati per il 2020, ma entro il 31 dicembre 2024
effettuerà una valutazione con successiva definizione dei nuovi obbiettivi. È stato introdotto l’obbligo
della demolizione selettiva per
consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze
pericolose facilitando le fasi di riciclaggio e riutilizzo, almeno per legno,
frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli,
vetro, plastica e gesso. Per la prima volta viene introdotta la raccolta
differenziata dei rifiuti tessili obbligatoria entro il 2025 e dei rifiuti
organici entro il 2023. La Commissione ha inserito i rifiuti alimentari. Entro
il 2019 verrà definita una metodologia comune per misurare i quantitativi di
rifiuti alimentari ed entro il 2023, sulla base dei dati inviati dagli Stati
membri, verranno elaborati gli obbiettivi per il 2030. Entro il 1° gennaio 2025
dovrà essere disposta la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici
pericolosi. Un'altra novità molto importante è stata l'introduzione
dell'allegato IVbis nel quale si invitano
gli Stati membri ad adottare strumenti economici e altre misure per
incentivare l'applicazione della gerarchia sui rifiuti. Tra le misure è stata
inserita la “responsabilità estesa al produttore”. Questa è volta a
incoraggiare la creazione di prodotti a ridotto impatto ambientale, è già
presente nella normativa vigente, ma la nuova direttiva la amplia in maniera
sostanziale. Gli artt. 8 e 8bis individuano i criteri minimi, incoraggiando la
prevenzione (attraverso l'ecodesign), incentivando l'utilizzo efficiente delle
risorse e la produzione di prodotti e componenti maggiormente efficienti,
ovvero: adatti all'uso multiplo, con materiali riciclati, tecnicamente durevoli
e facilmente riparabili. Queste misure devono rispettare la gerarchia dei
rifiuti e prendere in considerazione i materiali che possono essere riciclati
più volte. Gli stati membri devono assicurare che ai produttori di prodotti
spetti la “responsabilità finanziaria” o quella “finanziaria e operativa” della
fase del ciclo di vita del prodotto fino a diventare rifiuto incluse le
operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. I vari
reggimi dovranno conformarsi alle nuove disposizioni sulla responsabilità
estesa al produttore entro il 5 luglio 2023. Negli artt. 5 e 6 vengono
introdotte novità, sui criteri specifici, per la definizione di sottoprodotti e
materiali da definire end of waste. Le 4 condizioni in disciplina di
sottoprodotti non sono state modificate. Una modifica importante dell'art. 5
riguarda il fatto che gli Stati membri sono chiamati ad adottare misure
appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante dalla
produzione (il cui obbiettivo principale non sia la produzione dello stesso)
non sia considerato rifiuto ma sottoprodotto (nel rispetto della direttiva
2008/98/CE). Le modifiche nell'art. 6 prevedono che gli Stati membri devono
adottare misure per garantire che i rifiuti sottoposti a riciclaggio o recupero
cessino di essere considerati tali se soddisfano determinate condizioni. Come
per i sottoprodotti, la Commissione monitorerà l'evoluzione dei criteri
adottati dagli stati membri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Nella
definizione dei criteri la Commissione terrà conto dei criteri stabiliti dagli
Stati membri e prenderà come punto di partenza quelli che tutelano maggiormente
l'ambiente. Come per i sottoprodotti, in assenza di criteri stabiliti a livello
di Unione, gli Stati membri possono decidere caso per caso di adottare misure
appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di
essere tali tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di
tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Per
monitorare i progressi verso l'economia circolare, oltre ai criteri già
presenti nella normativa vigente, vengono definite regole di calcolo molto più
restrittive degli obblighi in materia di rifiuti e degli specifici obbiettivi
per la gestione dei rifiuti di imballaggio.
L'art. 35 viene modificato introducendo la
tenuta del registro elettronico. Gli stati membri istituiscono un registro
elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti
pericolosi. Possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in
particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi. I produttori di
rifiuti pericolosi, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e
intermediari di rifiuti pericolosi, devono tenere un registro cronologico in
cui sono indicati: la quantità, la natura e l’origine di tali rifiuti e la
quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione
per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Se
opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il
metodo di trattamento previsti per i rifiuti.
La Direttiva 2018/852/UE modifica la precedente
94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio. Conformemente alla
gerarchia dei rifiuti gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare
l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato,
nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente
corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l’igiene degli
alimenti né la sicurezza dei consumatori. La promozione del riutilizzo degli
imballaggi avviene attraverso: l'utilizzo di sistemi di restituzione con
cauzione, la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi, l'impiego di
incentivi economici, la fissazione di una percentuale minima di imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione esamina i dati sugli imballaggi
riutilizzabili forniti dagli Stati membri al fine di valutare la fattibilità
della definizione di obiettivi quantitativi concernenti il riutilizzo degli
imballaggi, incluse le regole per il calcolo, e di qualsiasi altra misura
intesa a promuovere il riutilizzo degli imballaggi. Vengono innalzati i nuovi
obbiettivi di riciclaggio generali portandoli, entro il 31 dicembre 2025,
almeno al 65 %, ed entro il 31 dicembre 2030 almeno al 70 %. In particolare,
entro il 31 dicembre 2025, dovranno essere conseguiti obbiettivi minimi di
riciclaggio per i diversi materiali: 50 % per la plastica, 25 % per il legno,
70 % per i metalli ferrosi, 50 % per l’alluminio, 70 % per il vetro e 75 % per
la carta e il cartone. Entro il 31
dicembre 2030 gli obbiettivi minimi dovranno essere: 55 % per la plastica, 30 %
per il legno, 80 % per i metalli ferrosi, 60 % per l’alluminio, 75 % per il
vetro e 85 % per la carta e il cartone. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione
dovrà rivedere gli obiettivi e gli Stati membri dovranno stabilire un efficace
sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di
imballaggio.
La direttiva 2018/850/UE modifica la direttiva
1999/31/CE sulle discariche di rifiuti. L'obbiettivo della direttiva è quella
di attuare la gerarchia dei rifiuti, ridurre le operazioni di smaltimento e
soprattutto il collocamento in discarica. Entro il 2030, gli Stati membri, si
devono adoperare per garantire che tutti i rifiuti urbani non siano ammessi in
discarica, ad eccezione di quelli che producono il miglior risultato
ambientale. Entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica
dev'essere ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei
rifiuti urbani prodotti (per peso). Per monitorare questi ambiziosi obbiettivi
viene introdotto un rigoroso metodo di calcolo per quantificare i rifiuti
allocati in discarica e per rendere così possibile un confronto di dati
omogenei.
La direttiva 2018/849/UE va a modificare le 3
direttive precedenti.
Nella prima direttiva, 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso, alla Commissione viene dato il potere di adottare atti
delegati che tengano conto del progresso tecnologico. La commissione stabilisce
la procedura per creare (da parte di costruttori e produttori) una codifica di
materiali per facilitare l’identificazione degli stessi in fase di recupero o
riutilizzo. Ogni anno commerciale gli stati devono comunicare per via
elettronica i dati relativi agli obbiettivi di recupero, reimpiego e
riciclaggio accompagnata da una relazione di controllo della qualità.
Nella seconda direttiva, la 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e
ai rifiuti di pile e accumulatori, viene inserita la nuova modalità di
trasmissione dei dati e l'esercizio di delega in cui la Commissione elabora una
relazione in cui sono presenti gli obbiettivi da perseguire. Nella relazione
8483/19 del 11 aprile 2019 la Commissione ha voluto sottolineare gli aspetti
relativi a: le opportunità di ulteriori misure di gestione del rischio per le
pile contenenti metalli pesanti, l’adeguatezza degli obbiettivi minimi di
raccolta per tutti i rifiuti di pile portatili, la possibilità di introdurre
nuovi obbiettivi e l'adeguatezza dei livelli di efficienza di riciclaggio fissati
dalla direttiva. La direttiva tiene conto di mercurio e cadmio, ma tralascia le
altre sostanze pericolose. Incoraggia la diminuzione dell’utilizzo, ma non
specifica criteri di identificazione o il tipo di misure di gestione. Per
quanto riguarda i livelli di riciclaggio gli stati sono in linea con i
requisiti della direttiva, anche se l’obbiettivo generale sul raggiungimento di
obbiettivi di recupero non è stato raggiunto (perché contempla solo piombo e
cadmio e non cobalto e litio). L’impatto economico pare positivo. Si ritiene
che l'etichettatura non sia sufficiente e che bisogna affiancarla con altri
tipi di comunicazione. La Commissione è giunta alla conclusione che gli Stati
membri hanno adottato le misure necessarie per attuare le disposizioni della
direttiva. La valutazione dimostra che la direttiva ha prodotto risultati
positivi. Tuttavia, i limiti osservati in alcune disposizioni giuridiche o
nella loro attuazione impediscono alla direttiva di conseguire pienamente i
suoi obiettivi, in special modo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di
pile o l'efficienza di recupero dei materiali. L'assenza di un meccanismo
efficiente per incorporare nella direttiva le novità tecnologiche e i nuovi usi
delle pile mette in dubbio la sua capacità di stare al passo con i rapidi
sviluppi tecnologici in questo campo.
L' ultima modificata è la direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Anche per
questa direttiva viene modificata la modalità di trasmissione dei dati. Inoltre
gli Stati membri hanno il compito di raccogliere informazioni (comprese stime
circostanziate), sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse nei loro
mercati. Queste devono essere raccolte attraverso tutti i canali, preparate per
il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro.
L'estensione del ciclo di vita dei prodotti e
il passaggio all'economia circolare offrono varie opportunità. L'impatto
complessivo sull'occupazione dovrebbe essere positivo. Una legislazione
ambientale più severa potrebbe tradursi in maggiore competitività per le
imprese che beneficerebbero anche della spinta innovativa in tutti i settori
dovuta alla necessità di riprogettare materiali e prodotti rendendoli
circolari. L’innovazione svolge un ruolo chiave nella transizione verso
un’economia circolare, creando nuove tecnologie, processi, servizi e modelli di
business. Aumentano le fette di mercato
anche perché sono tanti i settori in cui i consumatori, sempre più attenti e
consapevoli, cercano prodotti che abbiano basso impatto ambientale e che siano
sicuri per la salute. Le applicazioni sono quanto mai necessarie proprio dove
si hanno gli impatti maggiori, in termine di inquinamento prodotto e di scarti
da smaltire. Sono anche gli stessi settori dove il consumatore chiede più
attenzioni e accorgimenti, sia nei prodotti che nei processi. Per questi motivi
conviene anche all’impresa innovarsi e dirigersi verso l'economia circolare.